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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 27
Dopo il primo comma dell'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente:
" Le attribuzioni regionali di cui al precedente comma sono esercitate, anche in caso di controversie, dalla Giunta regionale, sentito il competente servizio regionale ".
Nel secondo, nel quarto e nel quinto comma dell'art. 34 della stessa legge le parole " al Comitato comprensoriale " sono sosttituite dalla parole " all'Ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale. "
Nel quinto comma del medesimo articolo 34 le parole " dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, il quale " sono sosttituite dalle parole " degli Uffici regionali competenti, i quali. "
Nel settimo comma del citato articolo le parole " dai Comitati comprensoriali " sono sostituite dalle parole " dagli Uffici di presidenza dei Comitati comprensoriali. "

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