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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 28
All'art. 35 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) al secondo comma le parole " gli spazi storicamente liberi, in quanto spazi di uso urbano e collettivo, " sono sosttituite dalle parole " gli spazi rimasti liberi perchè destinati, per tradizione, ad usi urbani e/ o collettivi, ";
-) al secondo comma le parole " complessi insediativi pubblici e privati " sono sostituite dalle parole " complessi insediativi storici pubblici e privati ";
-) al secondo comma, terz' ultimo rigo, le parole " possono essere " sono sostituite con le parole " sono, di preferenza. ";
-) al terzo comma, terzo rigo, le parole " agli usi di cui al successivo art. 46 - primo comma " sono sostituite con le parole " a servizi pubblici del quartiere e dei complessi insediativi ";
-) il sesto comma è sostituito dal seguente:
" Tale disciplina potrà altresì individuare le zone, esattamente delimitate, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati all'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonchè dei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno
-) al settimo comma, primo rigo, dopo la lettera " B " sono inserite le parole " , globalmente computate per ciascun centro edificato. ";
-) l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti dai seguenti:
-) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
" Nelle zone omogenee A e B gli immobili, sedi di attività produttive industriali non destinate dal Piano Regolatore Generale agli usi di cui all'art. 46 e alle finalità di cui alle zone omogene F dell'art. 13 della presente legge o ad interventi di edilizia economica e popolare, vanno ridestinati ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi. Eventuali deroghe dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dall'Ufficio di presidenza del comitato comprensoriale. "

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