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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 29
L'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 36 Zone culturali ambientali Zone territoriali omogenee A Sono considerate zone omogenee A le parti del territorio di cui all'art. 13, quarto comma, zona A, della presente legge. Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali: 1) gli insediamenti storici uniti senza soluzione di continuità con l'espansione urbana: essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui; 2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri murati o comunque definiti. La disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale per le zone omogenee A è articolata per unità minime di intervento, unità edilizie e categorie o sottocategorie di massima articolate secondo le indicazioni del presente articolo e individuate graficamente. I piani di attuazione del Piano Regolatore Generale di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) dellhart. 18 recepiscono e specificano tale disciplina particolareggiata. Le unità minime di intervento possono comprendere, in ragione della loro complessività tipologica, una o più unità edilizie. Per le unità minime di intervento è prescritta la presentazione di un progetto unitario, a cui di norma farà riferimento una unica concessione. Con l'approvazione del progetto unitario può essere consentita l'approvazione di un programma di intervento articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifica concessione. Entro il perimetro della unità minima di intervento possono coesistere una o più categorie di intervento di cui ai successivi commi. Di norma i perimetri delle unità minime di intervento debbono essere contigui e le unità disposte senza soluzione di continuità entro il perimetro della zona territoriale omogenea A. Per ogni unità di intervento va prevista la destinazione d' uso tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5 della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esternoart. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esternoart. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esternoart. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esternolegge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esternodella legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2

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