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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 3
L'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 6 Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali I piani territoriali regionali di cui al precedente articolo 4 entrano in vigore alla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le previsioni e le prescrizioni in essi contenute che comportano vincoli di carattere generale o particolare, espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate da tali vincoli, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati. I Comitati Comprensoriali, le Comunità Montane, il Circondario di Rimini ed i Comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e degli atti di cui all'art. 4 - primo comma, punti 1), 2) e 3) - entro sei mesi dalla loro approvazione. In assenza di piani territoriali di coordinamento comprensoriale, i piani territoriali regionali di cui al precedente articolo 4 possono indicare tra l'altro i piani territoriali stralcio che i Comitati comprensoriali, le Comunità Montane e il Circondario di Rimini devono adottare nei termini stabiliti dai piani territoriali regionali stessi. "

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