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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 30
All'art. 37 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il terzo comma è sostituito dal seguente:
" Il Piano Regolatore Generale per le zone omogenee B prevede inoltre: -) indici fondiari minimi su lotti liberi non inferiori a 1,2 mc / mq o a 0,4 mq / mq; -) standards di parcheggio pubblico per ogni intervento di nuova edificazione non inferiori a 5 mq / ab., da cedersi gratuitamente all'atto del rilascio della concessione; -) la dotazione minima di autorimesse ai sensi dell' art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esterno
-) il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Nelle zone omogenee B gli interventi sull'esistente sono regolati secondo quanto previsto dai punti A2, A3, A4 dell'articolo 36 della presente legge; quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43. Sono altresì ammessi gli interventi di ampliamento in conformità agli indici di zona del Piano Regolatore Generale compatibilmente con quanto previsto al precedente articolo 35. "

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