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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 32
Le lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono sostituite dalle seguenti:
" a) gli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e turistici esistenti; b) le nuove zone produttive artigianali, industriali, commerciali e turistiche. "
Alla fine del quarto comma dell'art. 39 della legge sopracitata, sono aggiunte le seguenti parole " : le aree di cui al presente comma non potranno interessare una quota superiore al 15% della zona nella quale sono inserite ".

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