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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 33
All'art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo comma sono sostituiti dai seguenti:
" Negli ambiti specifici e secondo i modi previsti dal Piano Regolatore Generale gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i seguenti strumenti: a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricolo; b) piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 24, lettera d), della presente legge; c) piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 5 maggio 1977 n. 18articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esternolegge regionale 5 maggio 1977 n. 18
-) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
" Per valutare la conformità degli interventi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del sesto comma del presente articolo il Sindaco si avvale della Commissione consultiva agricola all'uopo costituita con delibera del Consiglio comunale. Tale commissione è composta almeno da nove membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. ";
-) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti due commi:
" In luogo della commissione di cui sopra il Consiglio comunale può decidere, per le concessioni di cui al presente articolo, di integrare la composizione della commissione edilizia con l'inclusione di almeno tre rappresentanti delle organizzazioni indicate nel precedente comma. Nel caso in cui le organizzazioni indicate nel tredicesimo comma del presente articolo non designino i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune, il Sindaco rilascia le concessioni nelle zone agricole sentito il parere della commissione edilizia. "

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