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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 39
L'art. 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 46 Standards urbanistici Nei Piani Regolatori Generali deve essere assicurata una dotazione minima ed inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo calcolate sugli abitanti teorici, ottenuti moltiplicando la capacità insediativa teorica di cui all'articolo 13 valutata in stanze per l'indice di affollamento di progetto calcolato in abitanti per stanza. Per gli insediamenti residenziali: A) relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per abitante teorico e di mq 25 ogni due posti letto negli insediamenti residenziali a carattere turistico - residenziale, così ripartiti: a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne; b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi; c) mq 12 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale; d) mq 3 di rete per parcheggi pubblici. B) Relativamente a tutti gli altri Comuni, la misura minima inderogabile è di mq 30 per abitante teorico e negli insediamenti a carattere turistico - residenziale è di mq 30 ogni 2 posti letto così ripartiti: a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne; b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi; c) mq 16 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale; d) mq 4 di aree per parcheggi pubblici. Le aree per servizi pubblici assicurate attraverso gli strumenti attuativi di cui all'articolo 18 concorrono alla quantificazione complessiva degli standards di cui al precedente comma. Per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, previsti in tutti gli strumenti attuativi di cui all'articolo 18 vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq 100 di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno

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