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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 42
All'art. 49 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) la lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:
" a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto dalla presente legge, sia l'indicazione dell'entità dell'intervento dimensionato in superficie territoriale sia la superficie utile edificabile relativamente a tutte le destinazioni d' uso previste, nonchè al numero degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; ";
-) alla lettera g), dopo le parole " in scala 1: 500 " sono aggiunte le parole " oppure 1: 1.000 ";
-) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
" h) sezioni e profili in scala 1: 500 oppure 1: 1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d' uso; "
-) il terzultimo comma è abrogato;
-) il penultimo comma è sostituito dal seguente:
" I piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed i piani di recupero di iniziativa pubblica possono limitarsi agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n) ed o) del presente articolo oltre a quelli stabiliti dalla legislazione statale, ";
-) l'ultimo comma è abrogato.

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