Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 43
L'art. 50 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 50 Abitabilità e usabilità delle costruzioni Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del Sindaco, all'uopo richiesta dall' interessato. L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni: a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione o autorizzazione; b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato; c) che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico - edilizio, igienico - sanitario, sia di altro genere; d) che siano rispettate le destinazioni d' uso previste nel progetto approvato; e) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno. Alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma devono essere allegati: a) il certificato di collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, a norma dell'art. 8 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esternolegge 30 aprile 1976 n. 373 Sito esternoDPR 28 giugno 1977, n. 1052 Sito esterno

Espandi Indice