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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 47
Il penultimo comma dell'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dai seguenti due commi:
" Le adunanze della commissione sono valide in prima convocazione con la presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detto quorum le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano presenti almeno quattro membri. I pareri sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un componente di diritto determina la decadenza dell'incarico e la sua sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di quanto disposto nel primo comma del presente articolo, dal Comitato comprensoriale. "

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