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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 48
L'art. 59 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 59 Compiti della Commissione Consultiva Comprensoriale La Commissione consultiva comprensoriale esprime parere: -) sugli strumenti urbanistici, di cui al precedente articolo 7 punto 4) lettere a), i), l) e m), sottoposti all'approvazione del competente organo comprensoriale; -) per i provvedimenti di cui al precedente articolo 7 punto 5); -) per i provvedimenti di cui al precedente articolo 7 punto 12) solamente ove essi concernano l'imposizione del vincolo idrogeologico nonchè modificazioni, ampliamenti o abrogazioni dei vincoli esistenti; -) su qualsivoglia altro argomento sottopostogli dal Comitato comprensoriale. Il parere del predetto organo consultivo sostituisce il parere di qualsivoglia ufficio od organo singolo o collegiale ai quali sia demandato dalle vigenti disposizioni di esprimere pareri sulle materie attribuite ai comprensori della presente legge. "

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