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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 49
All'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il primo comma è sostituito dal seguente:
" Il Consiglio comunale istituisce una commissione edilizia anche indipendentemente dalle modifiche del regolamento edilizio di cui al successivo articolo 62. Tale commissione è l'organo consultivo del comune nel settore urbanistico ed edilizio in genere ed in particolare per gli strumenti urbanistici indicati nella presente legge, la cui approvazione è attribuita al comune, e per il rilascio delle concessioni. ";
-) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
" I Consiglieri comunali possono partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto e con le modalità stabilite dal Consiglio comunale ";
-) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
" Il Consiglio comunale, con propria deliberazione stabilisce quali opere non sono soggette al parere della commissione edilizia tenuto conto della loro modesta incidenza urbanistica ed ambientale. In tal caso il Sindaco si avvale del parere dell'ufficio tecnico comunale. I Comuni sono tenuti a costituire le commissioni edilizie previste dalla presente legge entro il 30 dicembre 1980. "

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