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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 5
Al punto 1) del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, dopo le parole " alla individuazione " è aggiunta la parola:
" cartografica ".
Il punto 2) del quarto comma dell'art. 8 predetto è sostituito dal seguente:
" 2) al recepimento di un piano delle attività estrattive comprensoriali sulla base delle indicazioni della legge regionale 2 maggio 1978 n. 13legge 26 gennaio 1976 n. 8 Sito esternoart. 3 della legge regionale 2 maggio 1978 n. 13
Al punto 7) del quarto comma dell'art. 8 stesso le parole " la rete ferroviaria " sono sostituite dalle parole:
" la eventuale rete ferroviaria ".
Il punto 10) del quarto comma dell'art. 8 medesimo è così sostituito:
" 10) al dimensionamento ed alla localizzazione nonchè, ove occorra, alla individuazione cartografica: a) delle aree necessarie alla realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale; b) delle aree per i piani di zona consortile, di cui all'art. 28 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno
Al punto 13) del quarto comma dell'art. 8 citato le parole " alla determinazione " sono sostituite dalle parole:
" alla eventuale determinazione ".

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