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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 50
L'art. 61 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 61 Obbligo di adozione o di revisione del Piano Regolatore Generale I Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale, anche se dotati di programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare il Piano Regolatore Generale entro il 31 dicembre 1981. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale sono tenuti alla sua revisione per l'adeguamento alle norme della presente legge entro i seguenti termini, fatti salvi i tempi di cui al precedente articolo 10, ultimo comma:
a) i Comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato dal Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre 1981;
b) i Comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione prima del 26 dicembre 1978:
- entro il 31 dicembre 1981, se hanno una popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- entro il 31 dicembre 1982, se hanno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma non superiore a 50.000;
- entro il 31 dicembre 1983, se hanno una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) i comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del successivo comma, entro cinque anni dalla data della approvazione.

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