Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 51
L'art. 62 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 62 Regolamenti edilizi Tutti i comuni devono adeguare, entro il 31 dicembre 1980, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l'attività edilizia. Tale regolamento viene approvato dal competente organo comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale. "

Espandi Indice