LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23
NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980
Art. 53
L'art. 68 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 68 Disposizioni finali Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2 - secondo comma della presente legge, entro il 30 ottobre di ogni anno i Comuni, i Comprensori, le Comunità montane ed il Circondario di Rimini trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato della pianificazione, concernente il territorio di propria competenza. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291 terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18