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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 7
L'art. 10 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 10 Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale Le previsioni della pianificazione territoriale comprensoriale che comportino vincoli di carattere generale e particolare individuati con rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate sono immediatamente precettive. Le previsioni relative alla destinazione delle aree e degli immobili di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10) del quarto comma dell'articolo 8 della presente legge, contenute nei detti piani, hanno valore di direttive programmatiche per i soggetti pubblici fino dalla data dell'adozione dei piani stessi. I Comuni devono adeguare il Piano Regolatore Generale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio entro 12 mesi dalla loro approvazione. "

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