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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 9
Al punto 2) del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, le parole " di occupazione " sono sostituite dalle parole " di posti di lavoro ".
Al punto 5) del secondo comma del citato articolo, le parole " l'individuazione, attraverso un piano di servizi articolato per quartieri, circoscrizioni o frazioni, delle aree necessarie ad assicurare " sono sostituite dalle parole " l'individuazione attraverso un piano dei servizi - articolato per quartieri, ove esistano, per circoscrizioni o per frazioni - delle aree necessarie ad assicurare ".
Al quarto comma del medesimo articolo il punto relativo alla ZONA D) è sostituito dal seguente:
" ZONA D) le parti del territorio, anche se parzialmente o totalmente edificate, da destinare ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica; " Il quinto comma dell'art. 13 predetto è sostituito dai seguenti: " Nell'ambito dei criteri e delle previsioni della pianificazione territoriale comprensionale, come pure in sua assenza, il dimensionamento della residenza permanente del PRG si calcola secondo i seguenti parametri: a) la capacità insediativa reale; b) la capacità insediativa teorica; c) gli indici di affollamento. La capacità insediativa reale di cui al punto a) va misurata sia in numero di abitazioni sia in numero di stanze e corrisponde effettivamente al numero delle abitazioni e delle stanze idonee esistenti nel territorio comunale, comprese quelle delle zone agricole. La capacità insediativa teorica di cui al punto b) è data dalla somma della capacità insediativa reale, calcolata sia in abitazioni che in stanze, e del numero rispettivamente delle abitazioni e delle stanze realizzabili secondo le norme di zona del Piano Regolatore Generale, considerando sia le abitazioni che le stanze inidonee recuperabili attraverso la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, sia le abitazioni che le stanze di nuova edificazione. Ai fini del dimensionamento residenziale del Piano Regolatore Generale gli indici di affollamento di progetto di cui al punto c), calcolati sulla capacità insediativa teorica, non devono essere inferiori ad almeno uno dei seguenti: -) una famiglia per abitazione; -) 0,75 abitanti per stanza. Nei comuni con meno di 10.000 abitanti agli effetti del calcolo della capacità insediativa teorica i comuni stessi possono non tener conto delle capacità insediative derivanti dalla differenza fra gli indici delle costruzioni preesistenti e gli indici minimi stabiliti dall'art. 37. " Il sesto e settimo comma dell'art. 13 della legge n. 47 sopracitata sono sostituiti dai seguenti: " Gli indici di cui al precedente settimo comma possono essere modificati dal Comitato comprensoriale ai sensi del quarto comma, punto 11), dell'art. 8 della presente legge in sede di piano territoriale di coordinamento comprensoriale. Il piano regolatore generale può contenere l'indicazione dei perimetri degli strumenti di attuazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della presente legge. "

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