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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24

NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980

Art. 3
Le proposte per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione e per la riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici e pediatrici inviate dalle unità sanitarie locali alla Regione, in conformità all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, dovranno, tra l'altro, indicare:
a) le modalità di trasformazione della nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;
b) il numero dei letti, per ogni stanza di reparto pediatrico, da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;
c) gli spazi riservati a sale da gioco e il personale adibito alla loro conduzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni.

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