LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24
NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980
Art. 7
Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli enti ospedalieri fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali e in conformità all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.