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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24

NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980

Art. 7
Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli enti ospedalieri fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali e in conformità all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

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