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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, n. 616
Espandere area tit2 Titolo II - PRIME NORME PER LA LIQUIDAZIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE IIPPAABB AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE
Espandere area tit3 Titolo III DELEGA E SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI REGIONALI RELATIVE ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE
Espandere area tit4 Titolo IV NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE IIPPAABB INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, n. 616 Sito esterno
Art. 1
Obiettivi
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione dell'art. 3, lett. h, dello statuto regionale, è finalizzato:
a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;
b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.
Art. 2
Interventi
Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
- interventi di sostegno economico;
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.
Art. 3
Funzioni già svolte dalle IIPPAABB ed Enti nazionali soppressi
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza subregionali ed interregionali, nonchè quelle già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all'art. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/ o regionale vigente nei singoli settori di intervento.
Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.
Art. 4
Ambiti territoriali
Gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Titolo II
PRIME NORME PER LA LIQUIDAZIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE IIPPAABB AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE
Art. 5
Primi provvedimenti di liquidazione delle IIPPAABB.
Nella prima attuazione dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono soppresse e poste in liquidazione le IIPPAABB con sede legale nella regione
- che siano state concentrate o amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza
- che abbiano la maggioranza dei componenti del consiglio d' amministrazione di nomina dei Comuni, delle Province, della Regione o di altri enti pubblici salvo quelle il cui Presidente sia, per disposizioni statutarie, una autorità religiosa o un suo rappresentante
- che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.
Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le IIPPAABB che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre - scolare, e quelle che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.
Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le IIPPAABB, la cui attività consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le IIPPAABB che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo comma.
La Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede legale l'istituzione, su conforme parere della Commissione consiliare competente, individua le IIPPAABB di cui al 1 e al 3 comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
Organi liquidatori
I Consigli d' amministrazione delle IIPPAABB costituiti in Commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:
1) agli adempimenti di cui al successivo art. 7;
2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;
3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.
Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune nomina un Commissario con i compiti di cui al precedente comma.
Art. 7
Adempimenti degli organi liquidatori
La Commissione di liquidazione o i Commissari delle IIPPAABB effettuano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento di cui all'art. 5, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di cui ciascuna Istituzione.
Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del Comune.
Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia adempiuto, il Comune vi provvede mediante proprio Commissario.
Art. 8
Attribuzione del patrimonio delle Istituzioni soppresse
I beni immobili che siano strutture già direttamente utilizzate per l'erogazione dei servizi ed i beni mobili, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati di norma in proprietà ai Comuni dove le Istituzioni medesime hanno la sede legale.
Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale siano ubicate in uno o più Comuni diversi da quello in cui l'Ente ha sede legale, sentiti gli Enti locali interessati si provvede all'assegnazione in proprietà di detti beni ai medesimi.
Tutti gli altri beni immobili, dovunque situati, sono assegnati in proprietà a singoli Comuni compresi nell' ambito della provincia dove è la sede legale della Istituzione soppressa. Tale assegnazione, previa consultazione degli Enti locali interessati, avviene sulla base di un programma stabilito dalla Giunta regionale e volto a realizzare in riequilibrio territoriale delle risorse.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 9
Attribuzione del personale
Il personale in servizio presso le IIPPAABB alla data del 31 dicembre 1978, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto allo stesso assimilabile per continuità, orario di servizio, natura della prestazione, è assegnato ai Comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 8.
Con le stesse modalità, i Comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al I comma.
Sulla base di successiva legge regionale i Comuni provvedono all'inquadramento del personale - di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - già ad essi assegnato, tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione medesima.
Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'Ente di provenienza.
Dalla data dell'assegnazione ai Comuni tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDEL ed all'INADEL.
Art. 10
Estinzione IIPPAABB.
La giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, provvede a dichiarare l'estinzione dell'Ente, e ad indicare a quali Comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.
Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna IPAB, recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai Comuni interessati.
Titolo III
DELEGA E SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI REGIONALI RELATIVE ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE
Art. 11
Subdelega ai Comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private
Le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall' art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sono sub - delegate ai Comuni nel cui territorio le suddette persone giuridiche hanno sede legale.
Sono altresì subdelegate le funzioni di coordinamento di attività e di unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 cc, nonchè le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 cc.
Restano di competenza regionale le funzioni relative al riconoscimento giuridico, all'approvazione dello statuto e successive modificazioni, all'unificazione della amministrazione di più fondazioni, alla trasformazione delle stesse, nonchè alla devoluzione di beni di associazioni e fondazioni ed alla relativa estinzione.
Art. 12
Delega ai Consorzi per i servizi sociali e sanitari delle funzioni regionali di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati di assistenza agli adulti ed anziani
Sono delegate ai Consorzi per i servizi sociali e sanitari le funzioni di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati per l'assistenza agli adulti e anziani, di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, numero 6972 Sito esterno.
Art. 13
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
Per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli Enti delegatari.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma dei precedenti articoli, la Giunta regionale assegna all'Ente delegatario un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi all'Ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
Art. 14
Revoca delle funzioni delegate e subdelegate
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli Enti delegatari.
La revoca nei confronti di un solo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.
Titolo IV
NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE IIPPAABB INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE
Art. 15
Attribuzioni patrimoniali
I beni mobili ed immobili delle IIPPAABB interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale, trasferiti alla Regione Emilia - Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e attinenti funzioni attribuite agli Enti locali, sono assegnati in proprietà ai Comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della Giunta regionale.
Restano di proprietà della Regione Emilia - Romagna i beni mobili ed immobili degli Enti di cui al primo comma attinenti funzioni di competenza regionale.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 16
Attribuzione del personale
Il personale trasferito alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 122 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, in attesa della definitiva destinazione di cui al I comma dell'art. 123 del citato decreto presidenziale, è assegnato ai Comuni in base a criteri preventivamente stabiliti dalla Giunta regionale, e volti a favorire la mobilità ed il riequilibrio territoriale dei servizi. Detto personale è utilizzato per le esigenze dei servizi di assistenza sociale.
Art. 17
Fondo regionale
Le entrate degli Enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale, attribuite alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 120 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e dell'art. 1 sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 Sito esterno, affluiscono ad un fondo appositamente istituito nel bilancio regionale.
Tale fondo, dall'1 gennaio 1980, è ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del Basso Ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia a);
c) per i restanti Comuni.
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.
Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota - parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite
dall'ONPI, che è destinata prioritariamente ai Comuni sede delle strutture residenziali medesime.
Art. 18
Variazione di bilancio
Sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono inseriti, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa, i seguenti capitoli:
Stato di previsione dell'Entrata:
Cap. 03075 - Assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 113 DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e successive modificazioni in conseguenza della soppressione degli Enti di cui alla tabella " B " allegata al decreto stesso (cni) (Titolo II - Categoria 5a) Stanziamento di competenza pm Stanziamento di cassa pm.
Stato di previsione della Spesa:
Cap. 68160 - Riparto fra i Comuni dei fondi derivanti dalla soppressione degli Enti di cui alla tabella " B " allegata al DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno a norma dell'art. 113 del DPR medesimo e successive modificazioni (cni) (Parte 1a - Sezione 5a - Settore 03 - Programma 11 - Altri interventi di carattere sociale - Rubrica 1a)( Classif. ISTAT; 01 Spesa normale - 01 - Funzione propria - Titolo I - 08 - Classif. funz. - Classif. econ: 05 - Classif. per settori d' intervento: 07 - Classif. econ. 2 grado: 02) Stanziamento di competenza pm Stanziamento di cassa pm.
Art. 19
Norme di salvaguardia
In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.
Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione dell'art. 6.
Non possono essere adottate, senza autorizzazione dalla Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
1) assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
2) assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.
L'autorizzazione è concessa su parere del Comune interessato al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, II comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno.
L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno.
La Giunta regionale, con il concorso della competente Commissione consiliare, può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.
Art. 20
Gestione sociale dei servizi
In attuazione dell'art. 25, secondo e terzo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e fino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, i Comuni e le Province esercitano, anche tramite i Consorzi per i servizi sanitari e sociali, le funzioni di assistenza sociale di loro competenza.
I consorzi articolano specifici interventi e servizi di assistenza sociale anche in aree subconsortili, al fine di renderne più funzionale l'erogazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 aprile 1980

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