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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 29

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 6 maggio 1980

Art. 2
Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare alla applicazione a suo favore della normativa di cui all'art. 1 della presente legge e optare per la riscossione della indennità accreditata dall'ente di provenienza, la quale sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

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