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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 29

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 6 maggio 1980

Art. 4
Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo alla indennità premio di servizio erogata dall'INADEL e all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.
L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio da parte dei beneficiari di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di richiedere l'erogazione dell'acconto è estesa al personale già collocato a riposo o ai suoi eredi.
Le spese di rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei suoi eredi.

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