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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 29

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 6 maggio 1980

Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, previsto per l'esercizio 1980 in lire 210.000.000, relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 a tutto il 1979 e per la competenza 1980, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al cap. 85100 dello stesso esercizio.
Per gli anni successivi al 1980 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 , della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale interessato.
Alla erogazione degli acconti sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS, l'amministrazione regionale provvede a partire dall'esercizio finanziario 1980 con i fondi di un apposito capitolo di spesa da iscrivere sul bilancio di previsione fra le contabilità speciali - sezione 1a - partite di giro -, dotato di uno stanziamento di lire 300.000.000, che per il futuro sarà annualmente determinato dalla legge di approvazione del bilancio, di importo pari al corrispettivo stanziamento di entrata da iscrivere fra le contabilità speciali - categoria 17a - partite di giro, sul quale saranno riscossi i recuperi delle somme erogate in acconto al personale collocato a riposo.

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