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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 29

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - ANTICIPAZIONE AL PERSONALE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 6 maggio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al personale trasferito alla Regione Emilia - Romagna in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di fine servizio e che non siano stati riscattati;
b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive, di cui è autorizzata l'istituzione a partire dall'esercizio finanziario 1980, le somme versate dagli enti a titolo di indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, al netto del prelevamento eventualmente disposto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, per oneri di riscatto ai fini dell'indennità - premio di servizio INADEL;
c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto secondo l'art. 3 della legge 8- 3- 1968, n. 152 Sito esterno, una indennità premio di servizio per il periodo al quale si riferiscono le somme incamerate, pari a quella che sarebbe stata corrisposta dall'INADEL qualora fosse stata possibile la ricongiunzione dei servizi.
Art. 2
Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare alla applicazione a suo favore della normativa di cui all'art. 1 della presente legge e optare per la riscossione della indennità accreditata dall'ente di provenienza, la quale sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.
Art. 3
Le norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, abbia cessato il servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo alla indennità premio di servizio erogata dall'INADEL e all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.
L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio da parte dei beneficiari di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di richiedere l'erogazione dell'acconto è estesa al personale già collocato a riposo o ai suoi eredi.
Le spese di rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei suoi eredi.
Art. 5
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, previsto per l'esercizio 1980 in lire 210.000.000, relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 a tutto il 1979 e per la competenza 1980, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al cap. 85100 dello stesso esercizio.
Per gli anni successivi al 1980 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 , della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale interessato.
Alla erogazione degli acconti sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS, l'amministrazione regionale provvede a partire dall'esercizio finanziario 1980 con i fondi di un apposito capitolo di spesa da iscrivere sul bilancio di previsione fra le contabilità speciali - sezione 1a - partite di giro -, dotato di uno stanziamento di lire 300.000.000, che per il futuro sarà annualmente determinato dalla legge di approvazione del bilancio, di importo pari al corrispettivo stanziamento di entrata da iscrivere fra le contabilità speciali - categoria 17a - partite di giro, sul quale saranno riscossi i recuperi delle somme erogate in acconto al personale collocato a riposo.
Art. 7
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) variazioni in aumento:
Cap. 07085 " Recupero delle somme erogate in acconto al personale collocato a riposo, sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS( cni) (Titolo VI; Categoria 17a - Partite di giro). Competenza L.300.000.000 Cassa L.300.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) variazioni in aumento:
Cap. 04150 " Oneri dipendenti dalla integrazione regionale della indennità premio di servizio INADEL e della indennità di buonuscita ENPAS, nonchè del rimborso degli oneri di riscatto del periodo preruolo a favore di alcune categorie di personale regionale "( cni) (Parte 1a - Sezione 2a - Settore 05 - Programma 01 - Rubrica 1a)( Classif. ISTAT: 01 - Funz. normale; 01 - Funz. propria; 01 - Titolo 1 ; 01 - Classif. funzionale; 02 - Classif. econ.; 01 - Classif. per settori d' intervento; 01 - Classif. econ. di 2 grado). Competenza L.210.000.000 Cassa L.210.000.000
Cap. 91060 " Erogazione di somme in acconto al personale collocato a riposo, sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS "( cni) (Parte 3a - Contabilità speciali - Sezione 1a Partite giro)( Classif. ISTAT: 04 - Titolo 4 ). Competenza L.300.000.000 Cassa L.300.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap. 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie ". Competenza L.210.000.000 Cassa L.210.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna 5 maggio 1980

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