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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEI COMUNI DEL PERSONALE GIA' IN SERVIZIO PRESSO I DISCIOLTI PATRONATI SCOLASTICI E LORO CONSORZI E PRESSO I DISCIOLTI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 7 maggio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il personale già in servizio presso i disciolti patronati scolastici e loro consorzi, che sia in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 7 luglio 1978, n. 20, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo dei comuni, con le modalità indicate nella presente legge, in uno dei livelli previsti nel contratto collettivo del personale degli enti locali in vigore alla data dell'1 gennaio 1978.
L'inquadramento ha effetto dalla stessa data sia ai fini giuridici che economici, salvo quanto contenuto nei successivi articoli.
Art. 2
I dipendenti dei disciolti patronati scolastici e loro consorzi, ai quali sia stato attribuito con atto formale di data anteriore al 29 agosto 1977, regolarmente reso esecutivo, uno stato giuridico ed economico corrispondente o equiparato a tutti gli effetti ad uno dei livelli previsti nel contratto collettivo degli enti locali, vengono inquadrati nel medesimo livello.
Negli altri casi l'inquadramento viene effettuato in base alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
Art. 3
L'inquadramento avviene nel ruolo del Comune ove aveva sede il disciolto patronato o il disciolto consorzio.
Tuttavia, previe intese fra Comuni e con l'assenso dell'interessato, l'inquadramento può avvenire nel ruolo di altro comune. In tal caso non compete trattamento di missione o di trasferimento.
Art. 4
Per il personale indicato nel precedente articolo 2, primo comma, l'inquadramento comporta la conservazione dell'anzianità ai fini economici già acquisita al 31 dicembre 1977.
Al personale indicato allo stesso articolo 2, secondo comma, i Comuni riconoscono, all'atto dell'inquadramento, una anzianità ai fini economici determinata sommando:
- il servizio prestato fino al 30 giugno 1973, valutato nella misura prevista dalla normativa allora vigente nei singoli Comuni per i servizi prestati presso altri enti entro il massimo di un terzo;
- il servizio prestato dall'1 luglio 1973 al 31 dicembre 1977, valutato al 100%.
Nei casi in cui il servizio sia stato prestato per orario inferiore a quello vigente nei Comuni per le qualifiche analoghe, il riconoscimento avviene in misura proporzionalmente ridotta.
Le posizioni di lavoro ad orario inferiore si intendono portate ad orario pieno ad ogni effetto dalla data in cui la presente legge entra in vigore. Fino a tale data, salvo i casi in cui i Comuni non abbiano già provveduto con proprio atto, resta fermo l'orario ridotto, anche ai fini degli eventuali conguagli di retribuzione e del riconoscimento dei servizi previsto nel secondo comma del presente articolo.
Art. 5
L'inquadramento avviene comunque con la salvaguardia delle posizioni economiche acquisite alla data del 31 dicembre 1977.
Nel caso che la collocazione del livello di inquadramento comporti una retribuzione globale annua, esclusi eventuali compensi per lavoro straordinario, di misura inferiore, viene corrisposto un assegno personale riassorbibile con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici successivi e con i futuri miglioramenti.
Art. 6
Il personale inquadrato viene iscritto ai fini assistenziali e previdenziali all'INADEL (Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali) e alla CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali).
Nel caso che presso i disciolti patronati scolastici o i loro consorzi esistessero casse autonome di previdenza, le somme accantonate fino al 31 dicembre 1977 vengono liquidate e versate agli aventi diritto.
Art. 7
Il personale già in servizio presso i disciolti enti comunali di assistenza, se è in possesso dei requisiti fissati dall'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo dei comuni, con decorrenza 1 aprile 1978 sia ai fini giuridici che economici.
Per l'inquadramento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.
Art. 8
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'esecuzione dei contratti di lavoro del personale degli enti locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 maggio 1980

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