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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Licenze per maestri di sci
Art. 3 - Esami di abilitazione
Art. 4 - Programma d' esame
Art. 5 - Ammissione agli esami di abilitazione
Art. 6 - Rinnovo delle licenze
Art. 7 - Corsi preparatori e corsi di aggiornamento
Art. 8 - Tariffe
Art. 9 - Maestri di sci di altre Regioni e Stati
Art. 10 - Scuole di sci
Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione di scuola di sci
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
Nella regione Emilia - Romagna l'esercizio dell'insegnamento in forma professionale della pratica dello sci, secondo le discipline alpine e nordiche, è regolato dalla presente legge.
Art. 2
Licenze per maestri di sci
Non può essere esercitato l'insegnamento professionale dello sci senza licenza del comune, a norma dell'art. 19, n. 2, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Fermo quanto disposto dall'art. 123, secondo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931, n. 773, per ottenere la licenza occorre:
- l'idoneità fisica del richiedente all'insegnamento certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;
- l'abilitazione all'insegnamento dello sci rilasciata a norma del successivo art. 3, oppure da altre Regioni in base alle rispettive normative.
La licenza può abilitare all'insegnamento dello sci anche secondo una sola disciplina. In questo caso, i maestri possono esercitare l'insegnamento solo della disciplina in cui sono abilitati.
Art. 3
Esami di abilitazione
Gli esami di abilitazione all'insegnamento professionale dello sci nelle discipline alpine e nordiche si svolgono almeno ogni anno.
La commissione d' esame nominata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è composta:
- dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- da quattro istruttori per maestri di sci, riconosciuti dalla federazione italiana sport invernali( FISI), possibilmente residenti in Emilia - Romagna e da quattro esperti scelti fra i nominativi designati dalle associazioni regionali dei maestri di sci maggiormente rappresentative.
Detti componenti devono essere per la metà specializzati nelle discipline dello sci alpino e per l'altra metà nelle discipline nordiche;
- da un esperto in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpina;
- da un medico esperto in medicina sportiva.
Limitatamente all'espletamento della prova tecnico - pratica la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per le discipline nordiche. Ambedue le sottocommissioni sono presiedute dall'assessore o suo delegato e sono composte da due istruttori e due esperti specializzati nelle rispettive discipline. Per ciascun componente è nominato un supplente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
I componenti, titolari e supplenti, della commissione d' esame vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi, derivanti dall' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Ai membri delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.
Art. 4
Programma d' esame
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma d' esame, che deve consistere in prove tecnico - pratica, didattica e teorica, uniformandosi ai programmi per l'insegnamento dello sci adottati dalla federazione italiana sport invernali( FISI), e stabilisce i criteri di valutazione delle singole prove.
Se positiva, la prova pratica non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità.
Sono ammessi alle prove di didattica, per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova tecnico - pratica.
Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova di didattica.
Il mancato superamento della prova di didattica, o della prova teorica, comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purchè effettuate nella sessione immediatamente successiva.
Art. 5
Ammissione agli esami di abilitazione
Gli aspiranti all'abilitazione devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- residenza in Emilia - Romagna;
- assolvimento dell'obbligo scolastico;
- età non inferiore a 18 anni;
- frequenza dei corsi preparatori, di cui al successivo art. 7.
Il presidente della commissione d' esame, di cui al precedente art. 3, rende noto mediante avviso pubblicato negli albi pretori dei comuni almeno quaranta giorni prima, il calendario di esame, i programmi delle prove e il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione.
Art. 6
Rinnovo delle licenze
La licenza di maestro di sci ha validità triennale e può essere rinnovata dal Comune di residenza previa presentazione del certificato medico di cui all'art. 2 della presente legge e dell'attestato di frequenza ad uno dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 7.
In caso di comprovata impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento sopraddetti per malattia o per comprovati motivi di forza maggiore, il titolare può esercitare la professione sino al compimento del primo corso immediatamente successivo all'impedimento e in ogni caso per un periodo massimo di dodici mesi.
Art. 7
Corsi preparatori e corsi di aggiornamento
La Giunta regionale programma annualmente corsi preparatori per esami di abilitazione all'insegnamento dello sci e corsi di aggiornamento per maestri di sci che saranno organizzati dalle Province sentite le comunità montane.
Le Province possono avvalersi della collaborazione della federazione italiana sport invernali( FISI) e delle associazioni ed enti qualificati.
Per essere ammessi ai corsi preparatori per l'abilitazione all'insegnamento dello sci occorre sostenere una prova attitudinale avanti alla sottocommissione competente, di cui al precedente art. 3.
Sono esentati dal sostenere la prova attitudinale gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e nordiche nonchè gli istruttori delle scuole militari per le medesime discipline.
Art. 8
Tariffe
I maestri di sci devono applicare annualmente le tariffe per l'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla comunità montana territorialmente competente, che delibera sentite le categorie interessate.
Art. 9
Maestri di sci di altre Regioni e Stati
Coloro che possono esercitare l'insegnamento dello sci in base alle disposizioni vigenti in altre regioni, per poter esercitare detto insegnamento in Emilia - Romagna devono documentare la propria abilitazione e comunicare annualmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune o ai Comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.
La medesima disposizione si applica ai maestri di sci stranieri.
L'insegnamento saltuario da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme della presente legge.
Art. 10
Scuole di sci
Sono denominate " scuole di sci " le associazioni aventi come scopo l'insegnamento e la divulgazione dello sci, e che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) siano costituite da un numero minimo di quattro maestri di sci;
2) perseguano in coordinamento con le attività turistiche lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;
3) si diano un ordinamento interno a base democratica;
4) ripartiscano i proventi esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni;
5) non pongano preclusione alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni;
6) si impegnino a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;
7) collaborino con le competenti autorità scolastiche (consiglio di circolo e di istituto) e con l'associazionismo sportivo per favorire la più ampia diffusione dello sci;
8) collaborino con i comuni e gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;
9) dimostrino di avere contratto un' adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento.
Il Comune competente per territorio, accertata la presenza dei requisiti sopraindicati, concede il riconoscimento della denominazione " scuola di sci ".
Art. 11
Revoca dell'autorizzazione di scuola di sci
Il riconoscimento di cui al precedente art. 10 è revocato allorchè vengano a mancare i requisiti previsti dallo stesso articolo, oppure si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme della presente legge.
Art. 12
Elenco regionale dei maestri di sci e delle scuole di sci
Il Comune trasmette alla Giunta regionale, per la tenuta degli appositi elenchi, copia delle licenze di esercizio all'insegnamento dello sci e dei riconoscimenti delle scuole di sci.
Nella prima applicazione della presente legge, i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco delle licenze di abilitazione e di riconoscimento delle scuole di sci esistenti.
Art. 13
Vigilanza
La vigilanza sull'attività dei maestri e delle scuole di sci è delegata al Comune in cui viene svolta l'attività stessa.
Art. 14
Sanzioni
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio dell'Emilia - Romagna, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L.100.000 a L.300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
La mancata comunicazione di cui all'art. 9 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L.30.000 a L.90.000.
Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 8 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L.100.000 a L.300.000. Nel caso di recidiva può essere revocata la licenza di cui all'art. 2 della presente legge.
Chiunque organizzi o conduca una scuola di sci non autorizzata è punito con una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L.1.000.000.
Le somme dovute ai sensi del presente articolo verranno introitate dai Comuni.
Art. 15
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e relativi sia ai compensi da corrispondere ai membri delle commissioni sia alla stipula delle polizze di assicurazione, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi stanziati al cap. 70050 " Spese per il funzionamento
- compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati - spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.
Per gli esercizi successivi al 1980 gli oneri graveranno sul capitolo corrispondente al cap. 70050 del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 16
E' confermata la validità delle licenze all'esercizio della professione di maestro di sci rilasciate ai sensi dell'art. 123 del RD 18 giugno 1931, n. 773.
I titolari devono dar documentata comunicazione al Comune nel cui territorio esercitano la propria attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, fino all'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto dalla FISI attestato di idoneità all'insegnamento dello sci, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina, di cui al precedente art. 5.
Coloro che, antecedentemente all'approvazione della presente legge, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci, organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, nonchè dal ministero della pubblica istruzione attraverso i suoi organi periferici, sono ammessi, a domanda da presentarsi alla Regione Emilia - Romagna entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 5; a tal fine la Giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami.
Art. 17
In assenza degli istruttori di cui al precedente art. 3, possono essere utilizzati maestri di sci aventi almeno quattro anni di anzianità di insegnamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 maggio 1980

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