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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 16
Commissione regionale tecnico - consultiva
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale tecnico - consultiva per l'esame delle questioni di carattere normativo, tecnico - organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l'educazione sanitaria motoria e la tutela sanitaria delle attività sportive.
La commissione tecnico - consultiva è composta da non più di venti membri scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza nel campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria, dell'igiene pubblica e della medicina sociale.
Fanno parte della commissione il delegato regionale del CONI, tre rappresentanti degli organi regionali delle federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del CONI, un rappresentante della federazione medico - sportiva italiana, un rappresentante della sovraintendenza scolastica regionale, cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale operanti in Emilia - Romagna.
La commissione è presieduta dall'assessore regionale alla sanità, che può delegare un membro della commissione stessa per farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.
La commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del piano sanitario regionale.
Ai componenti della commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

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