LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980
Art. 3
Funzioni
Le funzioni per il perseguimento di una adeguata educazione sanitaria nel campo motorio e per la tutela sanitaria delle attività sportive della popolazione sono svolte dalle unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione regionale.