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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 4
Svolgimento delle funzioni
Lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo è assicurato attraverso i servizi di igiene pubblica, i servizi di tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva, i servizi per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, i servizi e presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i centri di medicina dello sport già del CONI.
I servizi di igiene pubblica coordinano e promuovono le necessarie forme di collaborazione e integrazione tra i servizi suindicati.

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