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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 5
Articolazione degli interventi
Gli interventi di educazione sanitaria motoria e di tutela delle attività sportive sono svolti attraverso:
1) i medici specialisti o diplomati in medicina dello sport previsti nella pianta organica del servizio d' igiene pubblica e quelli, anch' essi specialisti o diplomati in medicina dello sport, convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
2) i medici scolastici, nell'ambito di programmi di lavoro predisposti d' intesa con il servizio per la tutela - sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
3) la collaborazione dei medici generici e pediatri e dei medici specialisti, non compresi fra quelli di cui al precedente punto 1) ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, nell'ambito di programmi predisposti dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica.

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