LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980
Art. 5
Articolazione degli interventi
Gli interventi di educazione sanitaria motoria e di tutela delle attività sportive sono svolti attraverso:
1) i medici specialisti o diplomati in medicina dello sport previsti nella pianta organica del servizio d' igiene pubblica e quelli, anch' essi specialisti o diplomati in medicina dello sport, convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
2) i medici scolastici, nell'ambito di programmi di lavoro predisposti d' intesa con il servizio per la tutela - sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
3) la collaborazione dei medici generici e pediatri e dei medici specialisti, non compresi fra quelli di cui al precedente punto 1) ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nell'ambito di programmi predisposti dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica.