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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 6
Compiti dei medici generici e pediatri convenzionati e dei medici scolastici
I medici generici e pediatri convenzionati effettuano:
a) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, armonicamente raccordata con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione;
b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico - sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;
c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività con prevalente carattere sportivo - ricreativo e di tempo libero, e per i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara;
d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica e professionistica;
e) le vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.
Gli accertamenti, le certificazioni, le prestazioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma, nonchè gli accertamenti e le certificazioni necessarie all'esercizio delle attività sportive svolte in ambito scolastico per gli studenti in età superiore a 14 anni, possono essere effettuati dai medici scolastici del servizio consultoriale familiare e per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva competente per territorio.
Le certificazioni rilasciate ai sensi delle lettere b), c) e d) del primo comma devono essere predisposte in conformità allo schema - tipo, allegato A alla presente legge.

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