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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 32

PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 dell' 8 maggio 1980

Art. 8
Prestazioni integrative a dimensione provinciale
Un servizio di igiene pubblica, individuato dal piano sanitario regionale, tra quelli delle unità sanitarie locali appartenenti ad un medesimo territorio provinciale, oltre a svolgere le prestazioni di cui al precedente
articolo 7 nel proprio ambito territoriale:
- collabora con i servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali per attività integrative di supporto in ordine agli adempimenti di cui all'articolo precedente, nei casi in cui le indagini funzionali siano di particolare complessità e richiedano particolari sussidi strumentali; per le attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione;
per le attività didattiche, di consulenza e di ricerca
scientifica in materia di medicina dello sport;
- collabora, su richiesta, con la commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari di cui al
successivo articolo 12;
- dispone delle strutture e delle attrezzature dei centri di medicina dello sport e del relativo personale sanitario che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della
- provvede, d' intesa con le federazioni sportive nazionali, all'effettuazione dei controlli antidoping avvalendosi di presidi multizonali di prevenzione attrezzati a tale tipo di analisi.

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