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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 13
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
Per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli Enti delegatari.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma dei precedenti articoli, la Giunta regionale assegna all'Ente delegatario un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi all'Ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.

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