LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 14
Revoca delle funzioni delegate e subdelegate
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli Enti delegatari.
La revoca nei confronti di un solo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.