LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 15
Attribuzioni patrimoniali
I beni mobili ed immobili delle IIPPAABB interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale, trasferiti alla Regione Emilia - Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e attinenti funzioni attribuite agli Enti locali, sono assegnati in proprietà ai Comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della Giunta regionale.
Restano di proprietà della Regione Emilia - Romagna i beni mobili ed immobili degli Enti di cui al primo comma attinenti funzioni di competenza regionale.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .