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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 9
Attribuzione del personale
Il personale in servizio presso le IIPPAABB alla data del 31 dicembre 1978, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto allo stesso assimilabile per continuità, orario di servizio, natura della prestazione, è assegnato ai Comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 8.
Con le stesse modalità, i Comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al I comma.
Sulla base di successiva legge regionale i Comuni provvedono all'inquadramento del personale - di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - già ad essi assegnato, tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione medesima.
Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'Ente di provenienza.
Dalla data dell'assegnazione ai Comuni tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDEL ed all'INADEL.

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