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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Titolo I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, n. 616 Sito esterno
Art. 1
Obiettivi
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione dell'art. 3, lett. h, dello statuto regionale, è finalizzato:
a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;
b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.
Art. 2
Interventi
Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
- interventi di sostegno economico;
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.
Art. 3
Funzioni già svolte dalle IIPPAABB ed Enti nazionali soppressi
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza subregionali ed interregionali, nonchè quelle già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all'art. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/ o regionale vigente nei singoli settori di intervento.
Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.
Art. 4
Ambiti territoriali
Gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

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