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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Titolo III
DELEGA E SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI REGIONALI RELATIVE ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE
Art. 11
Subdelega ai Comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private
Le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall' art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sono sub - delegate ai Comuni nel cui territorio le suddette persone giuridiche hanno sede legale.
Sono altresì subdelegate le funzioni di coordinamento di attività e di unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 cc, nonchè le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 cc.
Restano di competenza regionale le funzioni relative al riconoscimento giuridico, all'approvazione dello statuto e successive modificazioni, all'unificazione della amministrazione di più fondazioni, alla trasformazione delle stesse, nonchè alla devoluzione di beni di associazioni e fondazioni ed alla relativa estinzione.
Art. 12
Delega ai Consorzi per i servizi sociali e sanitari delle funzioni regionali di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati di assistenza agli adulti ed anziani
Sono delegate ai Consorzi per i servizi sociali e sanitari le funzioni di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati per l'assistenza agli adulti e anziani, di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, numero 6972 Sito esterno.
Art. 13
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
Per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli Enti delegatari.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma dei precedenti articoli, la Giunta regionale assegna all'Ente delegatario un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi all'Ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
Art. 14
Revoca delle funzioni delegate e subdelegate
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli Enti delegatari.
La revoca nei confronti di un solo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.

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