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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Titolo IV
NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE IIPPAABB INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE
Art. 15
Attribuzioni patrimoniali
I beni mobili ed immobili delle IIPPAABB interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale, trasferiti alla Regione Emilia - Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e attinenti funzioni attribuite agli Enti locali, sono assegnati in proprietà ai Comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della Giunta regionale.
Restano di proprietà della Regione Emilia - Romagna i beni mobili ed immobili degli Enti di cui al primo comma attinenti funzioni di competenza regionale.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 16
Attribuzione del personale
Il personale trasferito alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 122 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, in attesa della definitiva destinazione di cui al I comma dell'art. 123 del citato decreto presidenziale, è assegnato ai Comuni in base a criteri preventivamente stabiliti dalla Giunta regionale, e volti a favorire la mobilità ed il riequilibrio territoriale dei servizi. Detto personale è utilizzato per le esigenze dei servizi di assistenza sociale.
Art. 17
Fondo regionale
Le entrate degli Enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale, attribuite alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 120 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e dell'art. 1 sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 Sito esterno, affluiscono ad un fondo appositamente istituito nel bilancio regionale.
Tale fondo, dall'1 gennaio 1980, è ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del Basso Ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia a);
c) per i restanti Comuni.
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.
Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota - parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite
dall'ONPI, che è destinata prioritariamente ai Comuni sede delle strutture residenziali medesime.
Art. 18
Variazione di bilancio
Sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono inseriti, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa, i seguenti capitoli:
Stato di previsione dell'Entrata:
Cap. 03075 - Assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 113 DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e successive modificazioni in conseguenza della soppressione degli Enti di cui alla tabella " B " allegata al decreto stesso (cni) (Titolo II - Categoria 5a) Stanziamento di competenza pm Stanziamento di cassa pm.
Stato di previsione della Spesa:
Cap. 68160 - Riparto fra i Comuni dei fondi derivanti dalla soppressione degli Enti di cui alla tabella " B " allegata al DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno a norma dell'art. 113 del DPR medesimo e successive modificazioni (cni) (Parte 1a - Sezione 5a - Settore 03 - Programma 11 - Altri interventi di carattere sociale - Rubrica 1a)( Classif. ISTAT; 01 Spesa normale - 01 - Funzione propria - Titolo I - 08 - Classif. funz. - Classif. econ: 05 - Classif. per settori d' intervento: 07 - Classif. econ. 2 grado: 02) Stanziamento di competenza pm Stanziamento di cassa pm.
Art. 19
Norme di salvaguardia
In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.
Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione dell'art. 6.
Non possono essere adottate, senza autorizzazione dalla Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
1) assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
2) assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.
L'autorizzazione è concessa su parere del Comune interessato al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, II comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno.
L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno.
La Giunta regionale, con il concorso della competente Commissione consiliare, può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.
Art. 20
Gestione sociale dei servizi
In attuazione dell'art. 25, secondo e terzo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e fino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, i Comuni e le Province esercitano, anche tramite i Consorzi per i servizi sanitari e sociali, le funzioni di assistenza sociale di loro competenza.
I consorzi articolano specifici interventi e servizi di assistenza sociale anche in aree subconsortili, al fine di renderne più funzionale l'erogazione.

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