LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Titolo I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, n. 616
Art. 1
Obiettivi
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione dell'art. 3, lett. h, dello statuto regionale, è finalizzato:
a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;
b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.
Art. 2
Interventi
Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
- interventi di sostegno economico;
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.
Art. 3
Funzioni già svolte dalle IIPPAABB ed Enti nazionali soppressi
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza subregionali ed interregionali, nonchè quelle già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all'art. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/ o regionale vigente nei singoli settori di intervento.
Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.
Art. 4
Ambiti territoriali
Gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.