LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
Per gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie
locali, ora Aziende unità sanitarie locali o Aziende
ospedaliere, si veda ora l'art. 3 della L.R. 12 maggio 1994
n. 19. Si veda, inoltre, l'art. 3, comma 3 del Dlgs 30
dicembre 1992, n. 502, che di seguito si riporta:
"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli
enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi
compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilità finanziarie."
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
(Titolo II - Categoria 5a)
Vedi ora l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 502/92 che di
seguito si riporta:
"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli
enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi
compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilità finanziarie."
Vedi anche la L.R. 12 maggio 1994 n. 19.
(NOTA 1), è finalizzato:
a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di
abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;
b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del
cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento
in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio
normale ambiente di vita.
Vedi ora l'art. 2 lett. d) del nuovo Statuto.
L'art. 11 risulta abrogato in quanto
l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III
L'art. 12 risulta abrogato in quanto
l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III
L'art. 13 risulta abrogato in quanto
l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III
L'art. 14 risulta abrogato in quanto
l' art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III