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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 17 maggio 1982 n. 21

LR 12 gennaio 1985 n. 2

Titolo I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, n. 616 Sito esterno
Art. 1(10)
Obiettivi
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione dell'art. 3, lett. h, dello statuto regionale
Art. 2
Interventi
Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
- interventi di sostegno economico;
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.
Art. 3
Funzioni già svolte dalle II.PP.AA.BB. ed Enti nazionali soppressi
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza subregionali ed interregionali, nonchè quelle già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all' art. 113 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/o regionale vigente nei singoli settori di intervento.
Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.
Art. 4(1)
Ambiti territoriali
Gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28 (NOTA 1), concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Note del Redattore:

Per gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie

locali, ora Aziende unità sanitarie locali o Aziende

ospedaliere, si veda ora l'art. 3 della L.R. 12 maggio 1994

n. 19. Si veda, inoltre, l'art. 3, comma 3 del Dlgs 30

dicembre 1992, n. 502, che di seguito si riporta:

"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di

attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli

enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi

compresi quelli relativi al personale, e con specifica

contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle

erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle

necessarie disponibilità finanziarie."

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

(Titolo II - Categoria 5a)

Vedi ora l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 502/92 Sito esterno che di

seguito si riporta:

"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di

attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli

enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi

compresi quelli relativi al personale, e con specifica

contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle

erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle

necessarie disponibilità finanziarie."

Vedi anche la L.R. 12 maggio 1994 n. 19.

(NOTA 1), è finalizzato:

a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di

abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;

b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del

cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento

in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio

normale ambiente di vita.

Vedi ora l'art. 2 lett. d) del nuovo Statuto.

L'art. 11 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 12 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 13 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 14 risulta abrogato in quanto

l' art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

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