LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
(abrogato da art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2)
(abrogato da art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2)
(abrogato da art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2)
(abrogato da art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2)
Per gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie
locali, ora Aziende unità sanitarie locali o Aziende
ospedaliere, si veda ora l'art. 3 della L.R. 12 maggio 1994
n. 19. Si veda, inoltre, l'art. 3, comma 3 del Dlgs 30
dicembre 1992, n. 502, che di seguito si riporta:
"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli
enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi
compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilità finanziarie."
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che
disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato delle II.PP.AA.BB.
(Titolo II - Categoria 5a)
Vedi ora l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 502/92 che di
seguito si riporta:
"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli
enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi
compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilità finanziarie."
Vedi anche la L.R. 12 maggio 1994 n. 19.
(NOTA 1), è finalizzato:
a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di
abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;
b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del
cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento
in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio
normale ambiente di vita.
Vedi ora l'art. 2 lett. d) del nuovo Statuto.
L'art. 11 risulta abrogato in quanto
l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III
L'art. 12 risulta abrogato in quanto
l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III
L'art. 13 risulta abrogato in quanto
l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III
L'art. 14 risulta abrogato in quanto
l' art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III