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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 17 maggio 1982 n. 21

LR 12 gennaio 1985 n. 2

Titolo IV
NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE II.PP.AA.BB. INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE
Art. 15
Attribuzioni patrimoniali
I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e attinenti funzioni attribuite agli Enti locali, sono assegnati in proprietà ai Comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della Giunta regionale.
Restano di proprietà della Regione Emilia-Romagna i beni mobili ed immobili degli Enti di cui al primo comma attinenti funzioni di competenza regionale.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 16
Attribuzione del personale
Il personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 122 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, in attesa della definitiva destinazione di cui al I comma dell'art. 123 del citato decreto presidenziale, è assegnato ai Comuni in base a criteri preventivamente stabiliti dalla Giunta regionale, e volti a favorire la mobilità ed il riequilibrio territoriale dei servizi. Detto personale è utilizzato per le esigenze dei servizi di assistenza sociale.
Art. 17 (NOTA 1)()
Fondo regionale
Le entrate degli Enti nazionali operanti in materia socio- assistenziale, attribuite alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e dell'art. 1 sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 Sito esterno, affluiscono ad un fondo appositamente istituito nel bilancio regionale.
Tale fondo, dall'1 gennaio 1980, è ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.
Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota-parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall' O.N.P.I., che è destinata prioritariamente ai Comuni sede delle strutture residenziali medesime.
Art. 18(8)
Variazione di bilancio
Sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono inseriti, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa, i seguenti capitoli:
Stato di previsione dell'Entrata:
Cap. 03075 - Assegnazioni dello Stato in attuazione dell' art. 113 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e successive modificazioni in conseguenza della soppressione degli Enti di cui alla tabella "B" allegata al decreto stesso (c.n.i.)
Stanziamento di competenza p.m. Stanziamento di cassa p.m.
Stato di previsione della Spesa:
Cap. 68160 - Riparto fra i Comuni dei fondi derivanti dalla soppressione degli Enti di cui alla tabella "B" allegata al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno a norma dell'art. 113 del D.P.R. medesimo e successive modificazioni (c.n.i.) (Parte 1a
- Sezione 5a - Settore 03 - Programma 11 - Altri interventi di carattere sociale - Rubrica 1a) (Classif. I.S.T.A.T.; 01 Spesa normale - 01 - Funzione propria - Titolo I - 08 - Classif. funz. - Classif. econ: 05 - Classif. per settori d' intervento: 07 - Classif. econ. 2° grado: 02)
Stanziamento di competenza p.m. Stanziamento di cassa p.m.

Note del Redattore:

Per gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie

locali, ora Aziende unità sanitarie locali o Aziende

ospedaliere, si veda ora l'art. 3 della L.R. 12 maggio 1994

n. 19. Si veda, inoltre, l'art. 3, comma 3 del Dlgs 30

dicembre 1992, n. 502, che di seguito si riporta:

"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di

attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli

enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi

compresi quelli relativi al personale, e con specifica

contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle

erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle

necessarie disponibilità finanziarie."

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

Si veda anche la L.R. 1 giugno 1992 n. 27, che

disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato delle II.PP.AA.BB.

(Titolo II - Categoria 5a)

Vedi ora l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 502/92 Sito esterno che di

seguito si riporta:

"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di

attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli

enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi

compresi quelli relativi al personale, e con specifica

contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle

erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle

necessarie disponibilità finanziarie."

Vedi anche la L.R. 12 maggio 1994 n. 19.

(NOTA 1), è finalizzato:

a) a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di

abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;

b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del

cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento

in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio

normale ambiente di vita.

Vedi ora l'art. 2 lett. d) del nuovo Statuto.

L'art. 11 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 12 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 13 risulta abrogato in quanto

l'art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

L'art. 14 risulta abrogato in quanto

l' art. 47 L.R. 12 gennaio 1985 n. 2 abroga l'intero Titolo III

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