LEGGE REGIONALE 08 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo IV
NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE II.PP.AA.BB. INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE
Art. 15
Attribuzioni patrimoniali
I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attinenti funzioni attribuite agli Enti locali, sono assegnati in proprietà ai Comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della Giunta regionale.
Restano di proprietà della Regione Emilia-Romagna i beni mobili ed immobili degli Enti di cui al primo comma attinenti funzioni di competenza regionale.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 16
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Attribuzione del personale
abrogato
Art. 17
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Fondo regionale
Art. 18
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Variazione di bilancio
abrogato