LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980
Art. 1
Principi generali
La struttura organizzativa dell'ERSA è regolata dalla presente legge e, sulla base dei compiti stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1976, n. 386, e dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, si ispira ai principi:
- del servizio ai cittadini ed alle loro istituzioni;
- della democrazia organizzativa;
- dell'imparzialità dell'amministrazione e della semplicità delle procedure.
I servizi dell'ERSA sono organizzati in modo da corrispondere alla sua funzione di strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo e per la partecipazione alla programmazione, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura regionale.