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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Art. 10
Istituzione degli uffici
I servizi sono normalmente articolati, al loro interno, in uffici.
Gli uffici sono istituiti su proposta del comitato esecutivo, con provvedimento del consiglio di amministrazione.
Gli uffici sono istituiti per gruppi omogenei di attribuzioni e possono avere anche sede periferica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, 2 comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.

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