Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Art. 19
Incarico di coordinatore
Ai responsabili dei servizi dell'Ente viene attribuito l'incarico di coordinatore.
Tale incarico comporta l'esercizio di attività di raccordo, compatibilizzazione, controllo e verifica fra i programmi generali dell'Ente e la loro realizzazione da parte dei diversi servizi. Essa si esercita anche collegialmente nei gruppi di coordinamento e in periodiche conferenze dei coordinatori.
L'incarico di coordinatore è attribuito per lo stesso periodo per il quale viene attribuito l'incarico di responsabile del servizio e, per la durata, viene corrisposta una indennità pari al 25% della retribuzione base del VII livello retributivo.
Il consiglio di amministrazione può conferire l'incarico di cui al presente articolo anche per il coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza specificamente previsti dai programmi dell'Ente.
L'incarico può essere conferito soltanto a collaboratori appartenenti a qualifiche del VII livello retributivo in possesso delle qualificazioni professionali necessarie per la nomina a responsabile di servizio.
La durata dell'incarico corrisponde al tempo assegnato al gruppo di lavoro per l'esecuzione del progetto e non può, in ogni caso, eccedere i tre anni.
Il numero degli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili non può eccedere un quarto del numero dei posti assegnati al VII livello retributivo.

Espandi Indice