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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 13 maggio 1980

Art. 22
Trattamento previdenziale e assicurativo
Il personale dell'Ente è iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, fatto salva - per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - la facoltà di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico.
Per l'assistenza malattie, il personale della ERSA viene iscritto all'ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico.

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